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Volo cancellato o in ritardo? Ecco cosa vi spetta #1

Volo cancellato o in ritardo? Ecco cosa vi spetta

20/01/2019

Quante volte siete arrivati in aeroporto desiderosi di imbarcarvi sul volo diretto nel luogo in cui trascorrere le ferie, desiderosi di tornare a casa da amici e parenti, ed avete visto il vostro volo subire una cancellazione ingiustificata? Quante volte avete atteso per ore, senza alcuna assistenza da parte della compagnia aerea, l’imbarco del vostro volo inspiegabilmente in ritardo rispetto all’orario originario di partenza?

Sicuramente le circostanze descritte sono all’ordine del giorno soprattutto nei periodi più caldi e sicuramente nella vostra vita, almeno una volta, avete avuto un’esperienza del genere. Ed allora: quali sono i diritti dei passeggeri ai quali viene negato l’imbarco sul proprio volo, oppure ai passeggeri che vedono cancellato o in notevole ritardo il proprio volo senza che vi sia una valida ragione?

Il Regolamento CE n. 261/04 ha istituito le “Regole comuni in materia di competenza ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione e di prolungato ritardo”. La normativa comunitaria disciplina il diritto del passeggero ad un indennizzo, chiamato tecnicamente compensazione pecunaria, il cui ammontare va da € 250,00 ad € 600,00, il cui effettivo ammontare dipende dalla lunghezza della tratta aerea, per i voli in partenza o in arrivo in uno Stato Membro dell’Unione Europea.

L’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria in favore del passeggero è a carico di tutte le compagnie aeree, sia di bandiera sia c.d. low cost, purchè abbiano sede legale in un Paese membro dell’Unione Europea. Il diritto alla compensazione pecuniaria sorge a favore dei passeggeri in caso in cui il proprio volo sia sta cancellato, nel caso in cui il volo abbia accumulato un ritardo superiore alle tre ore rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto dal biglietto acquistato ed infine in caso di overbooking (negato imbarco).

La compagnia aerea, altresì, deve dare assistenza ai passeggeri durante l’attesa dovuta alla cancellazione o al ritardo in termini ad esempio di pasti e bevande, tale assistenza che deve essere congrua rispetto alla durata dell’attesa ciò significa che nel caso in cui il passeggero è costretto ad attendere l’imbarco su un volo del giorno successivo la compagnia deve garantire il pernottamento in albergo. La compagnia aerea non dovrà corrispondere la compensazione pecuniaria nel caso dimostri che il negato imbarco, la cancellazione o il ritardo del volo è stato determinato da una circostanza eccezionale che sfugga effettivamente al controllo della stessa. La compagnia in sostanza deve dimostrare che ha fatto tutto il possible per evitare il disagio al fine di essere esonerata dal pagamento della compensazione pecuniaria in favore dei passeggeri.

Per saperne di più contatta l’avv. Carlo Di Giorgi del Foro di Palermo presso lo studio sito in Palermo nella via A. Pasculli n. 7, tel. e fax 091212473. E-mail: digiorgicarlo@gmail.com.

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