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Superbonus: come cambia la detrazione #1

Superbonus: come cambia la detrazione

20/02/2023

Dal 1° gennaio 2023, la percentuale di detrazione per i lavori in corso passa dal 110% al 90%, il che significa che il 10% della spesa verrà a carico dell'impresa che si occupa della ristrutturazione. Tuttavia, esistono alcune eccezioni in cui il Superbonus al 110% può ancora essere utilizzato, in particolare per gli interventi effettuati su immobili situati nei Comuni delle zone colpite da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. In questi casi, la scadenza ultima per richiedere il Superbonus al 110% è il 31 dicembre 2025.

Per le spese effettuate dal 2022 le detrazioni fiscali per le spese sostenute devono essere suddivise in quattro rate di uguale importo. È importante ricordare che il criterio di cassa dei pagamenti è quello che determina l'anno in cui le spese sono considerate sostenute, indipendentemente dalla data dell'emissione della fattura. Nel caso dei pagamenti condominiali, la data del bonifico effettuato dal condominio è quella che fa fede, non la data in cui i singoli condomini effettuano il pagamento delle rate. Vediamo ora più nel dettaglio quali sono le conseguenze per le diverse situazioni.

Gli interventi condominiali

Per i lavori in condominio il tempo utile al 2023 per ottenere il 110% è stato sotteso alla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori (CILA) entro il 31 dicembre 2022 unita alla delibera dei lavori entro il 18 novembre 2022. Coloro che hanno deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre 2022 avevano come termine ultimo per presentare la CILA il 25 novembre 2022. Se questa occasione è stata persa, la detrazione fiscale scenderà al 90% per tutto il 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Questi stessi limiti e scadenze sono validi anche per i proprietari di intere palazzine composte da 2 a 4 unità immobiliari.

Il superbonus 110% per le villette

Per le case unifamiliari sulle quali sono stati fatti almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022, il 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, altrimenti la detrazione del 110% spetta solo per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Chi ha iniziato i lavori dal 1° luglio o ha presentato i titoli abilitativi a partire da questa data, se ha completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre ha diritto al superbonus 110 fino a fine marzo 2023.

Pertanto, occorre dimostrare che al 30 settembre è stato raggiunto il 30% dei lavori preventivati. Per farlo, serve che il Direttore dei lavori faccia una dichiarazione scritta basata sulla documentazione in suo possesso (Sal, fotografie, bolle, fatture…) da tenere a disposizione per un’eventuale richiesta degli organi di controllo e da allegare ai documenti da produrre in sede di invio della documentazione finale. Il direttore dei lavori deve inviare la dichiarazione al committente e all’impresa per tutelare tutte le parti coinvolte e continuare a beneficiare degli incentivi per i lavori da svolgere entro fine anno.

Ricordiamo che per il calcolo del 30% del SAL si possono considerare tutti i lavori realizzati, anche quelli che esulano dall’ambito dei bonus edilizi.

Per chi ha perso il diritto al superbonus rimangono comunque le altre detrazioni che, benché non arrivino a percentuali così alte, permettono di recuperare dal 50% al 65% della spesa sostenuta. Certo è una magra consolazione perché oltre a recuperare meno del previsto, indicando la spesa nella dichiarazione dei redditi i tempi di rateazione si allungano arrivando a 10 anni. Fortunatamente in questo caso le formalità si riducono perché ad esempio non è più necessario raggiungere il salto di due classi energetiche, quindi, ci si può limitare a fare il minimo indispensabile dei lavori preventivati.

Gli interventi sulle villette nel 2023

Per gli interventi di ristrutturazione di unità unifamiliari, compresi nel superbonus, avviati a partire dal 1° gennaio 2023 la detrazione passa al 90% ed è concessa fino al 31 dicembre 2023, solo se:

  • l’unità immobiliare oggetto di intervento edilizia sia adibita ad abitazione principale del contribuente;
  • il contribuente abbia un reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro, calcolato con il sistema del quoziente.

fonte: www.altroconsumo.it

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