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Piano Casa Sicilia, norme prorogate al 2023 #1

Piano Casa Sicilia, norme prorogate al 2023

09/07/2021

La Regione Siciliana ha approvato la proroga triennale. Le norme che consentono gli ampliamenti in deroga resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Il Piano Casa consiste in un insieme di provvedimenti legislativi e di incentivi economici per consentire l’ampliamento di abitazioni e immobili. 

In un primo momento, con la denominazione “Piano Casa” si definivano solo le soluzioni individuate dalle pubbliche amministrazioni per risolvere il disagio sociale causato dalla carenza di alloggi. 

Più comunemente, però, il Piano Casa ha assunto una connotazione diversa, passando per la liberalizzazione dell’edilizia e lo snellimento delle procedure burocratiche per rilanciare il settore delle costruzioni.

Aumenti di cubatura previsti dalla legge

La normativa regionale sul piano casa consente l’ampliamento volumetrico degli edifici esistenti, a destinazione residenziale o uffici, ultimati entro il 31 dicembre 2015, di volumetria non superiore a 1000 metri cubi. È ammesso anche l’ampliamento degli edifici esistenti al 31 dicembre 2009 con destinazione d’uso non residenziale.

L’ampliamento può arrivare al 20% del volume per un massimo di 200 mq per l’intero corpo di fabbrica suddivisibili in proporzione al volume di ogni singola unità immobiliare. 

Per gli edifici residenziali, sono inoltre previsti bonus aggiuntivi fino al 10% in caso di utilizzo di fonti rinnovabili che consentano l’autonomia energetica degli edifici per un ampliamento totale del 30%.

Negli edifici non residenziali, il bonus aggiuntivo può invece raggiungere il 15% della superficie coperta per un massimo di 400 mq.

Vincoli e condizioni di applicabilità

Per effettuare gli interventi del Piano Casa, è necessario rispettare una serie di condizioni. 

Per gli edifici residenziali

  • gli edifici devono risultare realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo
  • gli edifici devono essere in regola con gli adempimenti fiscali alla data di presentazione dell’istanza 
  •  l’ampliamento deve risultare armonizzato in un progetto unitario con il restante edificio 
  • l'ampliamento può essere realizzato in aderenza a fabbricati esistenti sullo stesso livello di piano e/o in sopraelevazione.

Nel caso di sopraelevazione, l’ampliamento è consentito esclusivamente quale recupero ad uso abitativo, anche con eventuale ampliamento dello stesso livello di volumi accessori e/o pertinenziali già regolarmente realizzati alla data del 31 dicembre 2009

Per gli edifici non residenziali:

  • gli interventi devono ricadere nelle zone “D” 
  • è obbligatorio il rispetto delle distanze minime e dei limiti di altezza degli edifici esistenti

Gli interventi di ampliamento su edifici residenziali sono subordinati alle verifiche delle condizioni statiche dell’intero edificio ed all’eventuale adeguamento strutturale in caso di mancato rispetto dei vigenti criteri di sicurezza antisismica. 

Gli ampliamenti su edifici non residenziali devono dunque essere conformi alla normativa antisismica. 

Tutti gli interventi possono essere realizzati con Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o permesso di costruire.

Esclusioni

Sono esclusi dagli interventi del Piano Casa: 

  • le zone di tutela naturalistica, il sistema forestale e boschivo, gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi di acqua
  • le zone interne alle aree ‘A’ e ‘B’ dei parchi regionali e le aree delle riserve naturali, ad esclusione dei territori ricompresi all’interno delle zone ‘D’ dei parchi regionali e delle pre-riserve. Per gli interventi realizzabili in detti ambiti i limiti massimi di incremento volumetrico previsto sono ridotti di un terzo. Detti interventi sono soggetti al preventivo nulla osta dell’Ente Parco
  • le fasce di rispetto dei territori costieri, dei boschi, delle foreste e dei parchi archeologici
  • le aree interessate da vincolo assoluto di inedificabilità
  • le zone del demanio statale, regionale, provinciale e comunale
  •  gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di ordinanza di demolizione salvo quelli oggetto di accertamento di conformità
  • gli immobili privati situati su aree demaniali di proprietà dello Stato, Regione, Provincia e Comune
  • gli immobili tutelati 
  • gli immobili privati ricadenti nelle aree a pericolosità e/o rischio idrogeologico, elevato o molto elevato, come classificate nel Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
  • le zone ‘A’ 
  • le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ricomprese in quelle ad elevato rischio ambientale, qualora gli edifici risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal decreto 9 maggio 2001 del Ministro dei lavori pubblici
  •  le zone escluse con apposita delibera del consiglio comunale
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