“Cose nostre” su Legge bilancio 2020
Notiziario immobiliare📩 sulla nuova legge di bilancio
Aumento📈tassazione delle plusvalenze (comma 695): aumenta dal 20% al 26% la tassazione sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili 🏘prima dei 5 anni dal loro acquisto o costruzione;
se devi vendere oppure affittare scrivici pure su: info@emmeq.it
mancata proroga della cedolare secca al 21% per i contratti di locazione aventi ad oggetto negozi-botteghe C/1 (la misura era stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 per i contratti stipulati solo nell’anno 2019 in presenza di specifiche condizioni tra cui la superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente); ovviamente si continua ad applicare la cedolare secca per i contratti di locazione aventi oggetto negozi-botteghe C/1 stipulati nel corso del 2019;
proroga degli incentivi fiscali per risparmio energetico, ristrutturazioni edilizie, sismabonus, bonus mobili: proroga per l’anno 2020 delle detrazioni fiscali per le spese documentate relative a:
- interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65%
- acquisto e posa in opera di microgeneratori in sostituzione di impianti esistenti nella
misura del 65% - acquisto di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili (nella misura del 50%) - spese di ristrutturazione edilizia indicate dall’art. 16 bis, comma 1, TUIR (nella misura del
50% con il limite di 96.000 Euro) - spese per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i
forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati
all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (nella misura del 50%) - spese per interventi antisismici
- spese relative ad interventi di “sistemazione a verde” fino ad un massimo di 5.000 Euro
per unità immobiliare (nella misura del 36%): tale incentivo è previsto nel decreto “Milleproroghe” (D.L.n.162/2019), può quindi essere oggetto di modifiche nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto che sta per iniziare.
Bonus facciate (commi 219-224): detrazione al 90% dell’imposta lorda per le spese documentate (non vi sono limiti di spesa) sostenute nel 2020 per interventi di pulitura, tinteggiatura esterna, recupero, restauro degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del D.M.n.1444/1968) con la precisazione che sono ammesse al beneficio solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi; se i lavori di rifacimento riguardano interventi influenti dal punto di vista termico, essi devono rispettare specifici requisiti;
Detrazione oneri al 19% (commi 679-680) (tra cui le provvigioni dei mediatori fino a 1000 Euro; gli interessi passivi sui mutui “prima casa”): viene stabilito l’obbligo di tracciabilità delle spese sostenute dall’art. 15 del testo unico delle imposte dei redditi , poiché la fruizione della detrazione del 19% spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale oppure carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari (ad eccezione di quelle che spettano in relazione alle spese per medicinali e dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale); è, inoltre, prevista una rimodulazione della detraibilità di determinati oneri in base al reddito (comma 629);
Credito d’imposta per le spese sostenute per il monitoraggio ai fini della sicurezza dell’immobile (comma 118): è riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili (demandando la definizione della relativa disciplina a una disposizione di rango secondario).
Modifiche al regime dell’utilizzo del contante (art. 18): viene stabilito che il valore soglia, pari a 3.000 Euro nella legislazione vigente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 Euro a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 Euro dal 1° gennaio 2022.
Saluti a tutti i nostri cari lettori
www.emmeq.it