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Compravendita terreno, regolarizzare i fabbricati presenti #1

Compravendita terreno, regolarizzare i fabbricati presenti

29/10/2022

Se vuoi vendere il tuo terreno agricolo e ti sei reso conto che i fabbricati presenti non risultano accatastati o non aggiornati alle ultime modifiche, cosa puoi fare?

Ci sono tantissimi proprietari di fabbricati rurali che NON sanno di esserlo e quando la planimetria catastale non corrisponde alla situazione attuale della proprietà immobiliare, l’intestatario deve presentare una denuncia di variazione con allegata la planimetria aggiornata.

Cos'è un fabbricato rurale

Quando si parla di fabbricato rurale non si intende necessariamente una stalla, un fienile, un’azienda agricola, una cascina di elevate dimensioni etc…

Un fabbricato rurale può essere anche semplicemente una vecchia tettoia, un deposito, un seccatoio, una cantina nel vecchio fabbricato di genitori/nonni/zii ecc.. magari anche mezzo diroccato e perso nelle campagne/montagne.

Tipologie di fabbricati

Come fare a capire quali strutture regolarizzare?

Occorre fare una visura in catasto (andando da un Geometra oppure presso gli uffici catastali) e vedere se tra i terreni e le proprietà intestate ci sono immobili con le seguenti diciture:

  • Fabbricato rurale
  • Fabbricato promiscuo
  • Fabbricato rurale diviso in subalterni
  • Porzione da accertare di fabbricato rurale
  • Porzione di fabbricato rurale
  • Porzione rurale di fabbricato promiscuo

Cosa significa regolarizzare un fabbricato rurale?

Semplice: se il fabbricato è esistente va accatastato.

Se il fabbricato è stato demolito, è un rudere o presenta gravi lesioni strutturali va segnalato in catasto con una apposita procedura.

TUTTI i fabbricati rurali (o le porzioni di fabbricato di cui alle diciture riportate in precedenza) DOVRANNO essere censiti al catasto dei fabbricati oppure occorrerà segnalare al catasto se questi fabbricati sono stati demoliti, crollati 

Molte tipologie di fabbricati non devono essere accatastati e per la regolarizzazione basta una semplice segnalazione che può evitare sanzioni, scadenze e grattacapi.

Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento:

  • i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati (a meno che non si tratti di immobili capaci di autonomia reddituale es. un’edicola o un chiosco per le bibite che invece VANNO accatastati);
  • le serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
  • le vasche per l’ acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
  • i manufatti isolati privi di copertura;
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
  • fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
  • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).
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